Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:

          a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

          b) conoscenza della storia italiana;

          c) conoscenza della Costituzione italiana;

          d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;

          e) frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c).

      2. Sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1 gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1, relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alla conoscenza di cui alla

 

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lettera a) del medesimo comma gli stranieri di madrelingua italiana ovvero in possesso di certificazione CILS (livello due - B2)».

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definite le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché le modalità e gli enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui al comma 1, lettera e).